
Avvocato Karol Pescosta – Tutela animali.
Durante il primo lockdown molti cittadini e volontari delle associazioni animali erano stati sanzionati dalle forze dell’ordine perché si erano allontanati da casa per dar da mangiare agli animali. Questo capitava spesso quando c’erano delle piccole colonie feline, ove una persona si reca quotidianamente per sfamare i randagi. Orbene questo nuovo D.P.C.M. non disciplina l’argomento, ma la materia è stata chiarita dalla Nota a cura dell’Ufficio Legale della LAV 23.10.2020 (vedi https://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Nota%20ufficio%20legale_23%20ottobre_rev1.pdf.).
La nota prevede che l’assistenza necessaria agli animali dei quali si è responsabili rientra nelle “situazioni di necessità” e/o “per motivi di salute”. Quindi sarà sufficiente portare con se un modulo di autocertificazione del Ministero dell’Interno per potersi spostare da una provincia all’altra o da un comune all’altro.
Questo anche in quanto, sotto il profilo normativo, la vita e la salute di qualsiasi animale costituisce bene giuridicamente rilevante perché tutelata dalla normativa amministrativa e penale (art. 544 bis, art. 544 ter, art. 727 c.p.), ed il diritto alla loro tutela è promosso dalla Legge Nazionale – Legge 189 del 2004 e Legge 281 del 1991 – oltre che dalla Convenzione europea “Per la protezione degli animali da compagnia” (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, ‘Protezione degli animali da compagnia’), nonché dalle leggi regionali, ragione per cui deve essere garantita la possibilità di spostamenti al fine di curarli e salvaguardare il loro diritto alla vita ed alla salute, come ribadito dallo stesso Ministero della Salute.
È del tutto evidente, e per altro confermato dal granitico orientamento della giurisprudenza, che il mancato accudimento di un animale di cui si detiene la proprietà, o di cui si ha comunque la responsabilità, integra i reati di maltrattamento di animali con condotta omissiva previsto dal Codice penale all’articolo 544 ter, e di abbandono di animale previsto dal secondo comma dell’art. 727 del Codice penale.
Nell’eventualità in cui venisse elevata una sanzione nei confronti del cittadino che si stava recando in una colonia, in un canile, in un gatille e/o anche da un singolo animale per accudirlo, bisognerà impugnare la sanzione e fare ricorso.
Per saperne di più visitate la parte relativa alle sanzioni amministrative: https://www.avvocatovaldifassa.it/portfolio/ricorsi-sanzioni-amministrati
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